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11.9.08

Iva al 10% per interventi di risparmio energetico e ristrutturazioni

Molte persone ci chiedono di chiarire come, e se, vale per gli interventi di risparmio energetico l'IVA al 10% sulle prestazioni e/o sui materiali acquistati.
A tal proposito mettiamo qui di seguito il testo riportato nella guida dell'Agenzia delle Entrate che parla proprio di questo aspetto:

Aliquota Iva applicabile: Per completezza si segnala che per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda del 55 per cento, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. A questo proposito si evidenzia che anche per l’anno 2007, le prestazioni di servizi consistenti nella realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono assoggettate all’aliquota IVA del 10 per cento, a condizione che in fattura sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la esecuzione dei lavori.
Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie) l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi*. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

Fonte: Sportello Energia Legambiente Foligno

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