In arrivo regole più semplici a sostegno della produzione di energia elettrica nei piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili o da cogenerazione (*).
E’ quanto prevede il Testo integrato dello scambio sul posto (TISP) pubblicato dall’Autorità per l’energia con l’obiettivo di assicurare una maggiore trasparenza ed efficacia alla gestione del meccanismo che consente di immettere in rete l’energia elettrica prodotta (non immediatamente autoconsumata) e poi prelevarla per soddisfare i propri consumi in un tempo differito. In altre parole, al termine di ogni anno, i produttori da piccoli impianti da rinnovabili o da cogenerazione potranno pagare esclusivamente la differenza tra quanto dovuto per l’energia consumata e la compensazione ottenuta per l’energia prodotta. Se il valore di mercato dell’energia immessa in rete supera il valore di mercato dell’energia prelevata, viene maturato un ‘credito’.
Le nuove regole, operative dal prossimo 1° gennaio 2009, riguarderanno impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW e impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW. Sarà possibile innalzare la soglia per le rinnovabili fino a 200 kW non appena sarà varato il necessario decreto attuativo delle misure previste dalla legge finanziaria 2008.
La delibera n. 74/08 è disponibile sul sito dell’Autorità www.autorita.energia.it
Le novità introdotte
Le novità più significative rispetto al meccanismo attualmente in vigore prevedono che il servizio di scambio sul posto venga erogato dal Gestore del sistema elettrico-GSE (e non più dai distributori) e gestito attraverso un portale informatico secondo modalità uniformi per tutto il sistema nazionale.
Inoltre, l’eventuale credito, nel caso di fonti rinnovabili, può essere utilizzato negli anni successivi senza più incorrere nel suo annullamento trascorsi tre anni, come invece previsto in precedenza. Per la cogenerazione, il produttore può scegliere se utilizzare l’eventuale credito negli anni successivi, al pari delle fonti rinnovabili, oppure incassarlo al termine dell’anno, ottenendo un compenso monetario.
Fonte: Autorità per l'energia elettrica e il gas
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