Dal 15 agosto per accedere al 55% di detrazioni fiscali per caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia non serve più l'attestato di qualificazione energetica. Questa semplificazione consente ai cittadini un risparmio fra i 400-500 euro. Infatti era questo il costo medio praticato da installatori e/o professionisti per la compilazione formale dell'attestato di qualificazione energetica. In questo momento diventa quindi ancor più importante che i preventivi specifichino voce per voce i vari costi (materiali, manodopera, qualificazione laddove serve ancora, ecc.). In queste prime settimane di applicazione della L. 99/2009 potranno esserci delle incertezze.
Ecco come l'ENEA nel suo sito spiega la nuova norma e la sua applicazione:
D - Ho saputo che con la recente legge 99/2009 non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione. Ma quali sono le modalità operative per potermi avvalere correttamente di questa semplificazione?
R - L'art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, abolisce l'obbligo di produrre l'AQE per coloro che intendono fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007.
Al momento non ci sono ulteriori chiarimenti da parte del Ministero Sviluppo Economico su quali debbano essere, invece, i documenti da presentare e pertanto, in attesa di tali delucidazioni, similmente alle altre casistiche già previste dalla nostra faq 43, si ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it.
Qualora questo non sia ancora strutturato in modo da permettere l'invio del solo allegato E o della documentazione che eventualmente dovesse essere richiesta dal Ministero, si ritiene che sia consentito l'invio tramite raccomandata semplice esclusivamente per i soggetti che possono avvalersi della nuova normativa relativa al comma 347.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento