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14.1.09

Le novità per le detrazioni fiscali del 55%

Tornano ad esser di casa le detrazioni al 55% sugli interventi di riqualificazione energetica. Dopo settimane di protesta sono stati approvati dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera alcuni emendamenti all'articolo 29 del DL 185/2008, relativo alla detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.

Saltano i tetti di spesa e l'applicazione retroattiva alle spese del 2008 che rischiava di invalidare l'accesso agli sgravi a quanti avessero già realizzato gli interventi.

Tra le novità anche il previsto allungamento, a partire dal 1° gennaio 2009, da 3 a 5 anni del periodo nel quale sarà possibile usufruire della detrazione e l'introduzione dell'obbligo di inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Analizzando nel dettaglio le modifiche all'articolo 29 del DL 185/2008:

Procedure

Il nuovo comma 6 approvato dalle Commissioni prevede che, per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni debbano inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nei termini stabilito da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi.

Comunicazione telematica

Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione venga effettuata esclusivamente in via telematica e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell'ENEA, ai sensi del DM 19 febbraio 2007.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il suddetto DM 19 febbraio 2007, deve essere modificato al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.

Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo (anziché le tre originariamente previste).

Con il nuovo comma 7 viene stabilito che nell'ambito del monitoraggio sull'effettivo utilizzo dei crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili.

Per ultimo vengono soppressi i commi 8, 9, 10 ed 11 dell'articolo 29 del suddetto decreto-legge che avevano suscitato innumerevoli perplessità introducendo i seguenti limiti di spesa:

* 82,7 milioni di euro per l'anno 2009,
* 185,9 milioni di euro per l'anno 2010,
* 314,8 milioni di euro per l'anno 2011.

Fonte: lastampa.it

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