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23.6.08

Abolizione della DIA (denuncia inizio attività)

E' stato recentemente approvato il decreto legislativo che, recependo la Direttiva europea 2006/32/CE (efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici), semplifica e definisce le misure migliorative in tema di efficienza energetica.
Il decreto, oltre a introdurre i premi volumetrici per gli interventi di isolamento termico, che devono comunque apportare una riduzione minima del 10% dei consumi energetici, all'art.11, comma3, prevede la semplificazione tanto attesa per gli impianti solari termici e fotovoltaici di piccole dimensioni. Il decreto specifica che:
"...Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune..."


In ogni caso, il Comune di Padova aveva già deliberato con una nota informativa sugli adempimenti edilizi che, fuori dal centro storico, l'installazione di pannelli solari termici relativi a singole unità familiari è assimilata alla manutenzione ordinaria, rientrando in questo modo nell'attività edilizia libera e non necessita di DIA, fatta salva la dichiarazione di conformità ai sensi della l. 46/90 da parte dell'installatore.

Per scaricare il decreto clicca qui.

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